Statuto hangar

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art.1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione:
“HANGAR ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Firenze, in via de’ Pepi n. 43. L’associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art.2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione “Hangar” è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, antifascista, a
“carattere volontario, democratico e progressista.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati dell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore.
In particolare, lo scopo principale e istituzionale che l’Associazione si propone è quello di promuovere e stimolare la libertà di espressione e la tensione creativa propria di ogni individuo: libertà di espressione intesa come processo volto a creare le condizioni, materiali e non, necessarie al dispiegamento delle potenzialità della specie umana in armonia con l’ambiente in cui essa evolve.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l’associazione intende svolgere le attività di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elencate:

  • Aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali, a livello locale, nazionale ed internazionale.
  • Promuovere e sostenere iniziative prese a difesa e tutela della libertà di autodeterminazione dell’individuo sia come persona fisica, che come individualità morale, psicologica e spirituale.
  • Favorire e sostenere lo sviluppo armonico dell’individuo attraverso attività espressive (quali a titolo d’esempio musica, arte, teatro, danza, fotografia, ecc.) e curative (sempre a titolo d’esempio ayurveda, tuinà, fitoterapia, ecc.).
  • Promuovere e sostenere percorsi educativi ed iniziative che stimolino la capacità di allargare i propri punti di vista in un’ottica interculturale, intendendo per intercultura l’incontro tra le diversità.
  • Organizzare e gestire eventi, mostre, laboratori, attività formative ed educative, incontri, viaggi e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
  • Promuovere e sostenere iniziative che contemplino un positivo rapporto con la natura, siano esse rivolte alla conoscenza e sperimentazione della stessa, sia alla sua conservazione.
  • Incentivare le pratiche relative al riciclo e al riutilizzo di oggetti d’uso comune in un’ottica di sostenibilità ambientale.
  • Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, all’interno dei locali dove vengono svolte le attività in modo da favorire il processo di aggregazione e che tali luoghi possano divenire un melting pot di culture e umanità differenti, che nella mescolanza e nell’incontro creano possibilità.
  • Acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali o utilizzati per le attività sociali.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che individuerà criteri e limiti “tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 Cts) e quindi potrà fra l’altro:

  1. Organizzare corsi, sessioni e rassegne di approfondimento su tematiche ritenute attinenti agli scopi istituzionali che possano prevedere la partecipazione oltre che dei Soci anche di associati ad altre associazioni affiliate ovvero operanti nello stesso settore dell’Associazione;
  2. Organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni;
  3. Editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, su tematiche riguardanti l’attività sociale. Le attività di pubblicazione con ogni strumento informativo, utili al perseguimento degli scopi statutari possono essere organizzate dall’associazione in collaborazione, anche in forma societaria, con altri soggetti aventi natura e scopi analoghi, o nelle altre forme consentite dalla legge;
  4. In generale, assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna.

Potrà inoltre, sempre con carattere di occasionalità e comunque nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività commerciali.

Con delibera dell’Assemblea ordinaria l’associazione Hangar potrà estendere l’attività ad altri settori d’intervento affini a quelli previsti dall’oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.

Infine, per il perseguimento degli scopi sociali, potranno essere stipulati accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.

2.2. L’associazione potrà compiere ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi ed in particolare a titolo esemplificativo:
a) compiere atti di compravendita, conferimento e di locazione di beni mobili e immobili;
b) contrarre con banche e altri intermediari finanziari mutui, finanziamenti, sovvenzioni, anticipazioni e contratti di leasing;
c) concedere ipoteche, a garanzia dei finanziamenti concessile, sugli immobili di proprietà sociale;
d) acquisire dai soci fondi, contributi, versamenti anche in conto patrimonio, finanziamenti anche infruttiferi, il tutto finalizzato ad acquisizioni immobiliari collegate allo svolgimento dell’attività istituzionale, nonché alla manutenzione straordinaria del patrimonio acquisito, restando ad ogni modo esclusa qualsiasi forma di raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio;
e) intestarsi licenze e autorizzazioni inerenti a pubblici esercizi;
f) ottenere sponsorizzazioni e/o sovvenzioni da parte di imprese, società e altri enti.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione Hangar potrà essere federato ad altre associazioni o enti paritetici con analogo o affine
scopo sociale.

Art.3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In linea di principio può diventare associato (o socio) chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, valutando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera dell’Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l’Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che suristanza SI pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non. sono/pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • frequentare i locali dell’associazione nei periodi di apertura;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione nei limiti fissati dall’
    l’Organo di amministrazione;
  • essere rimborsati dalle spese effetivamente sostenute e documentate per incarichi ricevuti dall’Organo di amministrazione;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea o dall’ l’Organo di amministrazione.

Inoltre, l’associato è tenuto al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione è nella frequentazione della sede e degli ulteriori locali associativi.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: chi non provveda a versare nei termini e modi fissati dallo statuto e dal Consiglio direttivo le quote e i contributi associativi ordinari nonché quelli straordinari eventualmente deliberati; chi, con il suo comportamento scorretto e indisciplinato, sul piano sociale, si sia reso colpevole di atti gravi e offensivi per il prestigio dell’associazione e di uno o più soci, può essere escluso per indegnità dall’associazione, con provvedimento adottato dall’organo amministrativo o, se istituito, dall’organo disciplinare a norma.
L’esclusione, salvo i casi di automatica decadenza per mancato pagamento della quota annuale, deve essere pronunciata mediante deliberazione dell’organo amministrativo o, se chiamata, dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
La quota sociale rappresenta infatti unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art.6
(Aderenti)

Gli Aderenti sono coloro che non sono soci dell’associazione Hangar ma risultano iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che per Legge, Regolamento, Statuto, o successiva affiliazione fanno parte delle medesime organizzazioni locali o nazionali a cui l’Associazione Hangar deciderà di aderire, affiliarsi, federarsi e/o convenzionarsi, nonché del tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Tutti gli aderenti hanno diritto a partecipare alle attività, alle riunioni e agli eventi dell’associazione e a frequentare liberamente i locali ove le attività e la vita associativa viene svolta.
Tutti gli aderenti sono altresì obbligati:
ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le altre deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione;
ad uniformare la propria condotta associativa nel rispetto delle linee guida, direttive, raccomandazioni, approvazione e regolamenti che saranno periodicamente dettati, predisposti ed emanati dall’Associazione.
Gli aderenti non possono tuttavia far parte degli organi associativi e non hanno diritto di voto in assemblea.
L’associazione Hangar, previo accordo e rilascio di specifica delega (o procura) da parte degli Enti nazionali affilianti, cui deciderà di aderire, affiliarsi, federarsi e/o convenzionarsi, potrà eventualmente svolgere attività di tesseramento in nome e per conto di questi ultimi.

ART. 7
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci:
l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
il Presidente;
– l’Organo di controlio se istituito;
– l’Organo disciplinare se istituito.

ART. 8
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un altro socio.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
L’assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo presso la sede o anche altrove purché nell’ambito della Provincia di Firenze. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. Farà fede la data del timbro postale e/o l’invio della mail sul computer di Hangar, per coloro che non avranno comunicato il proprio indirizzo mail varrà l’affissione della comunicazione
presso la sede o la pubblicazione sul sito o sui social dell’associazione.
La convocazione dell’Assemblea potrà avvenire anche mediante semplice esposizione in bacheca presso la sede sociale dell’avviso. In tal caso, l’affissione in bacheca dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea in prima convocazione ed ivi rimanervi fino a tale giorno.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o, se tenuta, del rendiconto finanziario per cassa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
elegge i comporienti dell’organismo direttivo alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
rap,
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati qualora sia chiamata a farlo;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un ventesimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di prima e seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
.di almeno un decimo degli associati.
In caso l’assemblea, con all’ordine del giorno unicamente “la modifica dello Statuto” ovvero “o scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio e l’eventuale nomina dei liquidatori”, non raggiunga il quorum necessario né in prima né in seconda convocazione, Il Presidente può convocare, non prima di 15 giorni dall’invio del precedente avviso di convocazione, un’alta assemblea, con medesimo ordine del giorno, che sarà valida, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
L’avviso di convocazione di tale Assemblea dovrà specificare che in terza convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

ART. 9
(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione, anche denominato Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– fissare l’importo, le modalità di versamento e i termini delle quote associative annuali;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare eventuali altri regolamenti interni;
M
provvedere alla gestione dell’associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, che non siano riservati dallo
Statuto alla competenza dell’assemblea degli associati.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio direttivo: esamina le domande di ammissione e delibera sulle medesime come previsto dallo statuto ovvero può conferire delega a terzi soggetti per l’esercizio di tale funzione.
stipula, nel rispetto della competenza assembleare, contratti di appalto, somministrazione, assicurazione, locazione e leasing, vigilando sulla loro corretta esecuzione;
stabilisce l’ammontare dei contributi di ammissione e dei contributi associativi ordinari annuali;
provvede a fissare l’ammontare delle quote annuali ed eventualmente straordinarie, provvede a fissare l’ammontare delle quote dell’iscrizione a corsi ed eventi;
assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
decide sui ricorsi scritti presentati dai soci in materie riguardanti la vita sociale e decide su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati;
redige il bilancio annuale di esercizio ed il conto economico di previsione:
procede, in autonomia, alla stipula di finanziamenti diretti e indiretti per le esigenze di ordinaria amministrazione;
predispone i progetti per la raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti e finanziamenti di da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
svolge qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, e in particolare può aprire conti correnti, depositi, dossier, effettuando prelievi anche allo scoperto nei limiti dei fidi accordati;
– propone all’assemblea i nominativi dell’Organo di Disciplina;
– redige il regolamento elettorale per il rinnovo degli organi dell’associazione e nomina l’eventuale
Commissione elettorale dandone comunicazione agli associati con le stesse modalità della convocazione assembleare almeno 60 giorni prima della convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative;

attribuisce eventuali deleghe per singole operazioni ad uno o più dei suoi consiglieri, nonché a soci non consiglieri determinandone limiti e criteri;
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso 3 (tre) e 7 (sette) e, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ed almeno uno di essi deve essere un socio fondatore, a meno che tutti i soci fondatori ancora in vita espressamente rinuncino a concorrere per la carica.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura, fatta eccezione il caso che tutti i soci fondatori vi acconsentano.
Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. il Segretario amministrativo.

ART. 10
(Presidente, Vicepresidente e Segretario)

il Presente rapresenta legalmente insociatone – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è dall’organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo l’Organo di amministrazione secondo le modalità.
Il Présidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
i Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario Amministrativo cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del
Vicepresidente; ha la custodia dell’Archivio Sociale.

ART. 11
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o comunque laddove l’assemblea degli associati lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Lorano di contollo val silosevanza del Leage e dello statuto o su rispetto del prináii di C
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dai versamenti effettuati dai soci;
b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell’associazione potranno produrre;
d) dai proventi a qualsiasi titolo ricavati dallo svolgimento delle attività associative;
e) dà ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo persequimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
w
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo se istituito;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare, ma non di estrarre copia, i suddetti libri associativi richiedendone e motivandone la richiesta all’organo amministrativo.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Disposizioni finali)

La decisione su qualsiasi controversia di natura legale dovesse sorgere tra gli associati e gli organi della stessa, eccetto quelle che non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo potrà incaricare l’eventuale Ente affiliante di eseguire la nomina del terzo arbitro. In alternativa, l’incarico di terzo arbitro sarà eseguita dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’associazione.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.